RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO ESTERO

RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO ESTERO
chiede, ai sensi della L. 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato l’art 38 comma 3 con i commi 3, 3.1 e 3.2 del d.lgs 165 del 2001
Allegati
X
X
X
X
X
X
(1)Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato in cui il documento è stato formato (fonte MAECI). (2) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Se lo Stato che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961) per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (ratificata dall’Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253), si può apporre sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. (3) La presentazione della Dichiarazione di valore in loco è obbligatoria ed essa è rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.
Invidando il seguente modulo confermi di aver letto l' Informativa sulla Privacy