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SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RINUNCIA E DECADENZA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

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Sospensione della carriera
La sospensione della carriera può essere richiesta da uno studente iscritto ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello che, avendone i requisiti per l’accesso, intenda frequentare:
  • Un corso di diploma accademico di perfezionamento (master), di durata almeno annuale e fondato sull’accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui;
  • Una scuola di specializzazione; • Una scuola o un corso di dottorato di ricerca;
  • Un corso di studio presso un’accademia militare;
  • Un corso di studio presso un ateneo italiano o estero.
Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l’iscrizione all’anno accademico in modalità sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre ha un’iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che genera la sospensione. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. Il periodo di sospensione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza. La sospensione della carriera può essere chiesta per uno o più anni. La sospensione della carriera deve essere richiesta entro il 31 ottobre. La richiesta di sospensione della carriera deve essere presentata attraverso l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito e sarà restituito compilato unitamente al libretto dello studente alla Segreteria didattica.
Interruzione di carriera
L’interruzione di carriera va richiesta sempre con apposita modulistica e decorre dalla data della presentazione della domanda per un periodo massimo di dodici mesi dopo il quale cessano gli effetti o va presentata nuova domanda. L’interruzione di carriera è prevista nei seguenti casi:
  • gravidanza e nascita di ciascun figlio (fino ai tre anni di età del bambino);
  • gravi infermità prolungate e debitamente certificate;
  • motivi personali fino a un massimo di tre anni accademici di interruzione per il primo livello e due per il secondo livello senza rinnovo dell’iscrizione;
Durante l’interruzione di carriera lo studente non ha una iscrizione attiva e non può compiere alcun atto di carriera e non è tenuto al versamento di tasse e contributi. Il periodo di interruzione di carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione sospende i termini di decadenza, a eccezione dell’interruzione per motivi personali, essa può durare più anni accademici e può essere effettuata per più periodi e a più riprese. Il direttore può concedere deroghe ai termini purché debitamente motivate e tali da non comportare pregiudizio all’organizzazione didattica e amministrativa.
Rinuncia al proseguimento degli studi
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, presentando l’apposito modulo di rinuncia agli studi disponibile nella sezione modulistica del sito e restituito compilato alla Segreteria didattica unitamente al libretto dello studente. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia, essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. All’atto della rinuncia dello studente, su richiesta dello stesso, il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei CFA conseguiti fino a quel momento.
Decadenza dagli studi
Dopo un periodo di interruzione, a domanda, superiore a tre anni accademici consecutivi per i corsi accademici di I livello e superiore a due anni accademici consecutivi per i corsi accademici di II livello, lo studente decade dagli studi e non può più compiere atti di carriera né di ricongiunzione. Il Direttore può concedere deroghe eventuali. È altresì dichiarato decaduto lo studente che non acquisisca tutti i CFA, a eccezione di quelli della prova finale, entro tanti anni di fuori corso quanti sono gli anni di durata normale degli studi, escludendo dal calcolo gli anni fruiti a tempo parziale, i periodi di sospensione e interruzione a domanda della carriera, oppure lo studente a tempo pieno che al termine del terzo anno del I livello e del II livello non abbia acquisito almeno un terzo dei CFA previsti. Il Direttore può concedere deroghe eventuali. Si decade inoltre dallo status di studente qualora non si sia superata alcuna prova di valutazione prevista dall’ordinamento didattico per un periodo superiore alla durata normale del percorso di studi. Per riprendere gli studi lo studente dovrà sottoporsi a nuovo esame di ammissione.