Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Il Conservatorio non è sottoposto alla pubblicazione di questo dato ai sensi del D. Lgs. 33/2013.