Controlli e rilievi sull'amministrazione

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 31 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione