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Contrattazione Integrativa d'Istituto

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva (articolo così modificato dall’art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.